Con la conversione in legge del D.L. n. 146/2021 viene riformato il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. n. 81/2008), che interviene sulle attività formative e di addestramento, sulle attività del preposto e sulla possibile sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazioni di sicurezza e lavoro sommerso, a cui si aggiungono sanzioni più pesanti per chi non osservi le nuove disposizioni.
Le modifiche relative alla formazione dell’art. 37 prevedono l’adozione entro il 30 giungo 2022 di un nuovo Accordo Stato Regioni che individui:
Quanto all’addestramento, la legge prevede che consista di una prova pratica per l’uso sicuro di macchine, attrezzature, sostanze, impianti e dispositivi (inclusi DPI) e di esercitazioni sulle procedure di lavoro in sicurezza, con l’obbligo di tenere traccia in un registro apposito delle attività di addestramento effettuate.
Le attività di formazione dei preposti dovranno, infine, essere svolte interamente in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale, o quando si rendesse necessario un aggiornamento per l’evoluzione di rischi già esistenti o l’insorgenza di nuovi rischi.
La modifica all’art. 18 stabilisce l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti di individuare il preposto per le attività di vigilanza, oltre che l’obbligo di indicare al datore di lavoro committente il personale dell’appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di preposto.
Si stabilisce poi con l’art. 19 che il preposto ha il dovere di:
In caso individui comportamenti non conformi, il preposto è obbligato a intervenire per modificare tali comportamenti o per sospendere l’attività del lavoratore quando:
Si esplicita infine che il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
L’aggiornamento dell’art. 14 mira a disciplinare i provvedimenti che gli organi di vigilanza possono assumere nel caso di violazioni delle direttive sulla sicurezza e in presenza di lavoro irregolare:
Oltre a scattare nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori (inclusi lavoratori autonomi occasionali) siano presenti al momento dell’ispezione senza preventiva comunicazione dell’assunzione, i provvedimenti sono previsti in caso di:
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