Redazionale

DVR: com’è cambiata la valutazione dei rischi in seguito alla pandemia COVID

Data pubblicazione: 28/04/2022 - Ultimo aggiornamento: 28/05/2022
Categoria: News - Autore: Maria Vittoria Manai

DVR: com’è cambiata la valutazione dei rischi in seguito alla pandemia COVID

In seguito alla pandemia da COVID-19 si è evidenziata l’importanza di capire quali attività lavorative avrebbero dovuto aggiornare il Documento della Valutazione dei Rischi (DVR), ossia il documento obbligatorio ai sensi del decreto-legge 81/08 e che tutti i datori di lavoro devono redigere per la valutazione dei rischi e dei pericoli per realizzare la protezione della salute e della sicurezza.

Come è noto, in questo decreto al capitolo X Art.266 si parla di rischio di esposizione ad agenti biologici e in particolare “a tutte le attività lavorative nelle quali vi è un rischio di esposizione ad agenti biologici”. Poiché però la pandemia ha colpito tutti i settori lavorativi, si è discusso sul fatto se si dovesse valutare come rischio sul lavoro il virus, seppur non presente nel processo produttivo, perché poteva essere introdotto esternamente tramite la visita di un cliente o altro personale.

La valutazione dei rischi è definita nel Testo unico sulla sicurezza sul lavoro come “la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione.” In base a quanto scritto sembrerebbe che il DLG 81/08 non ponga limiti in merito all’oggetto della valutazione dei rischi e quindi evidenzi come ogni attività lavorativa dovrebbe aggiornare il proprio DVR.

Le ipotesi

Lorenzo Maria Pelusi, avvocato specializzato in diritto del lavoro e sicurezza sul lavoro, nel saggio: “Tutela della salute dei lavoratori e COVID-19: una prima lettura critica degli obblighi datoriali” parla di obbligo di aggiornamento del DVR, solo per quattro ipotesi, ovvero:

  1. modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro che impattino sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
  2. evoluzione tecnologica che consenta una migliore prevenzione;
  3. verificazione di infortuni significativi;
  4. esiti della sorveglianza sanitaria che evidenzino la necessità di un aggiornamento del documento.

Dunque, tra le causali da cui deriva l’obbligo di rielaborazione del DVR non sono indicate circostanze ambientali estranee ai rischi specifici aziendali come è una epidemia. Anche Pastucci parla di come “Di fronte alla comparsa di un rischio biologico generico che minaccia la salute pubblica spetta alle pubbliche autorità – disponendo esse istituzionalmente dei necessari strumenti (competenze scientifiche e poteri) – rilevarlo, darne comunicazione, indicare le misure di prevenzione e farle osservare. Ad esse il datore di lavoro si dovrà adeguare, dovendo ovviamente rispettare il precetto generale, senza che per questo debba stravolgere il proprio normale progetto prevenzionistico in azienda. Tali misure si affiancheranno provvisoriamente – per la durata della fase di emergenza – a quelle ordinarie, conservando la propria distinta natura e funzione.”

Infine, anche l’Ispettorato del lavoro ha sottolineato nella nota 89/2020 “come rispetto a tali obblighi, non sia riconducibile all’attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione esterna e che sono dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro. In tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto ad aggiornare il DVR in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all’attività e cicli di lavorazione e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l’attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali tecnicamente attuabili. Diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o sociosanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda”.

In considerazione della pandemia la valutazione del rischio spetta dunque alle autorità competenti che elaborano e stabiliscono le misure precauzionali cui tutti devono attenersi. Anche i datori di lavoro devono far in modo che vengano rispettate e le attività lavorative che non sono tenute ad aggiornare il DVR devono creare una sorta di appendice al DVR per tracciare le misure attuate “a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008”.

I datori di lavoro invece che devono effettuare o aggiornare il DVR per il rischio biologico di SARS COV2 devono basarsi sull’articolo del D.lgs. 81/08, considerando tutte le caratteristiche dell’agente biologico, delle modalità lavorative e soprattutto della classificazione degli agenti biologici che possono essere un pericolo per la salute umana.

Secondo l'Allegato XLVI del D.lgs. 81/08 è classificato coronaviridae virus di classe 2. La nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, direttiva dell'Unione Europea che “Modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione" inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3.

Come procedere?

Per compilare un adeguato DVR si dovrebbe inoltre definire un accurato piano di sicurezza COVID-19 che contenga tutte le specifiche misure da adottare, in conformità al DPCM 26 aprile 2020 e ai protocolli condivisi del 24 aprile 2020, allegati al DPCM stesso. Si può redigere valutando:

  • ORGANIZZAZIONE GENERALE: controllando per esempio le modalità d’ingresso dei lavoratori in ufficio, la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, i protocolli per la gestione di una persona sintomatica, un piano di informazione e formazione e la sorveglianza sanitaria;
  • MISURE DEL PROTOCOLLO LUOGHI DI LAVORO: che coprono attività come il controllo della temperatura corporea, una chiara informazione sulla preclusione dell’accesso, meccanismi di certificazione della negativizzazione per i positivi, la presenza di servizi igienici dedicati, e le regole per l’accesso ai visitatori (quindi con pulizia e sanificazione di strumenti e dispositivi, precauzioni igieniche personali, obbligo dei dispositivi di protezione individuale e la rimodulazione dei locali di lavoro);
  • LUOGHI DI LAVORO: stabilendo vie di accesso, identificando locali per il presidio sanitario, percorsi pedonali, e monitorando i servizi igienici, gli spogliatoi, gli uffici e gli impianti.

Bisogna infatti ricordare che il DVR è uno degli strumenti che serve nell’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro e tutte le misure presenti sono necessarie per tutelare il lavoratore. Questo anche perché la legge richiede di valutare qualsiasi fonte di rischio per i lavoratori, in cui è incluso anche il COVID.

 

Bibliografia:

  • Lorenzo Maria Pelusi, Tutela della salute dei lavoratori e COVID-19: una prima lettura critica degli obblighi datoriali
  • Pascucci, Saggio: Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra “raccomandazioni” e protocolli. Verso una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale?
  • INL – Nota n. 89/2020
  • D’Apote Michele Oleotti Alberto, Manuale per l'applicazione del D.lgs. 81/2008, EPC Editore, V edizione settembre 2021
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