Redazionale

La sorveglianza sanitaria a scuola

Data pubblicazione: 14/09/2023
Categoria: News - Autore: Maria Vittoria Manai

La sorveglianza sanitaria a scuola

Il tema della salute e sicurezza sul lavoro nella scuola è importante poiché, quando si parla di sicurezza, i temi sono senza dubbio due: uno inerente alla cultura della sicurezza, e l’altro riguardante la struttura degli edifici e di tutto ciò che deve essere posto a norma. L’ambiente scolastico non è esente da pericoli e rischi per la salute del lavoratore, anzi, può presentarne diversi. Il Dirigente scolastico, che viene insignito della figura di datore di lavoro, dunque, dovrà individuare e valutare tutti i potenziali fattori di rischio. Il dirigente scolastico ha l’obbligo di nominare il Responsabile Salute Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’istituzione scolastica. I requisiti che deve possedere questa figura sono diversi e le opzioni, tra le quali può scegliere il dirigente scolastico che non intenda (o non possa, per il superamento del limite di 200 dipendenti nella propria scuola) svolgere direttamente il ruolo di RSPP. Inoltre, se il dirigente scolastico intende assumere la funzione di RSPP deve svolgere una formazione specifica. L’incarico di RSPP, di solito, va affidato in prima istanza a personale interno all’istituto, ovvero, in subordine, all’interno di un’altra istituzione scolastica, e, in ogni caso, deve dichiararsi disponibile in tal senso. Solo nel momento in cui il dirigente scolastico non possa ottemperare alla norma secondo una delle due precedenti modalità, si può ricorrere a personale esterno all’Amministrazione scolastica.

Nella gestione della sorveglianza sanitaria l’RSPP svolge un ruolo essenziale poiché, oltre a fornire un supporto organizzativo, garantisce il collegamento con il Medico Competente, che deve avere informazioni precise sull’ambiente scolastico e sulle mansioni svolte dal personale. L’organizzazione della sorveglianza sanitaria va subordinata alla verifica di eventuali rischi per i quali la normativa ne preveda l’obbligo e deve essere valutata l’eventuale esposizione a tali rischi; inoltre, la sorveglianza sanitaria dovrà comparire tra le misure di prevenzione nel DVR. Nei soggetti da sottoporre a sorveglianza sanitaria possono rientrare studenti nella situazione di alternanza scuola lavoro o quando stanno effettuando un periodo di tirocinio formativo e di orientamento all’interno un’impresa “ospite”. L’azienda ospitante deve valutare i rischi e verificare se le mansioni effettuate dallo studente e il tempo di esposizione (giornaliera e complessiva) sono tali da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria. In base all’esperienza e ai limiti imposti dalla norma, per quanto riguarda gli stagisti, che di solito affiancano e non svolgono direttamente la mansione, e la limitata permanenza degli allievi nelle aziende, tale valutazione dovrebbe portare ad escludere eventuali livelli di rischio per cui giustificare la sorveglianza sanitaria. Se la valutazione depone per la presenza di rischio e del conseguente obbligo di sorveglianza sanitaria, l’imprenditore che prende in carico lo studente potrà assicurare l’effettuazione della visita medica tramite il proprio Medico Competente. Inoltre, nel caso di frequentazione di laboratori (soprattutto quello chimico, meccanico, di cucina) da allievi in situazione di handicap certificata secondo la L. 104/92 o con diagnosi di sindrome da deficit di attenzione o iperattività, per i rischi connessi l’RSPP dovrà gestire la sorveglianza con gli insegnanti di laboratorio e di sostegno. È importante che la sicurezza tecnico-strutturale e organizzativa dei laboratori sia il presupposto per ogni ulteriore azione specificatamente dedicata a questi allievi, adatta a contrastare fattori di rischio correlati ad una possibile ridotta percezione del rischio, ad una eventuale difficoltà di integrazione con il gruppo classe, o ad una scarsa autonomia nelle fasi di organizzazione del lavoro.  Infine, esistono anche situazioni in cui il personale non soggetto a sorveglianza sanitaria presenti comunque problemi sanitari che possano controindicare la prosecuzione dell’attività (ad esempio patologia del rachide per i collaboratori scolastici): in questo caso il dirigente scolastico (ma anche l’interessato) può ricorrere ad una visita presso la Commissione Medica di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nella valutazione dei rischi, i fattori che più comunemente si presentano in ambito scolastico sono:

  1. Rischio videoterminale: di norma gli assistenti tecnici e di segreteria sono il personale più esposto e rientrano in tale categoria anche gli insegnanti/docenti e studenti per le ore trascorse nei laboratori (es. aula di informatica);
  2. Rischio fisico, rumore e vibrazioni: riguarda i rischi psichici e fisici si hanno in seguito a lunga esposizione a rumore e/o vibrazione. Si riscontra solitamente nelle Istituzioni scolastiche nelle aule e negli altri spazi comuni, in modo particolare palestre e mense. I soggetti a più rischio di esposizione dei vari agenti fisici sono il personale scolastico dei laboratori di meccanica presenti negli Istituti tecnici e professionali e quello negli Istituti Agrari, con alta esposizione a rumore, ultrasuoni, infrasuoni e vibrazioni meccaniche. Il rischio è dato da un livello di esposizione quotidiana superiore a 85 decibel;
  3. Rischio chimico e sostanze pericolose di qualsiasi genere: l’eventualità di esposizione ad agenti chimici (cancerogeni, mutageni, teratogeni e sensibilizzanti) è un rischio rilevante nei laboratori chimici e biologici. Questo rischio si riscontra anche nel personale scolastico ausiliare (collaboratori scolastici) che svolge il lavoro utilizzando prodotti chimici per la pulizia e l’igiene dei locali, nel personale docente e tecnico (assistenti di laboratorio), in quello impiegato in attività tecnico-pratiche ma anche nelle studentesse e negli studenti che operano nei laboratori di chimica, arte e restauro, oreficeria, azienda agraria etc.;
  4. Rischio biologico: si riferisce all’esposizione ad agenti biologici diversi, liquidi biologici (vomito, feci, sangue, escrezioni varie etc.), rifiuti igienici, germi (batteri, virus, funghi, parassiti). Anche quest’ultimo è soprattutto rilevante per gli insegnanti e per il personale ausiliario, che operano nel segmento 0-6 anni (asili nido, scuole dell’infanzia) e in tutte le scuole dove è necessario assistere continuamente e direttamente gli alunni più fragili “diversamente abili”, considerando i rischi dovuti alla movimentazione dei minori affidati e assistiti;
  5. Rischio movimentazione carichi (MMC) e movimenti ripetuti degli arti superiori e inferiori: sono tutte quelle operazioni che comportano trasportare, sollevare, spingere, deporre un carico e/o peso e quindi rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico. A titolo di esempio, il personale ausiliario (collaboratori scolastici) che si trova a spostare arredi scolastici (armadietti, cattedre, banchi etc.), il personale della scuola dell’infanzia, l’assistente tecnico di meccanica, di saldatura gli insegnanti di sostegno, l’addetto all’azienda agraria etc.;
  6. Rischio stress lavoro-correlato: nel personale delle cosiddette “helping profession” sono incrementati i fenomeni di usura psico-fisica;
  7. Rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento: per le donne gravide sono vietati tutti quei lavori faticosi definiti “pesanti” e/o pericolosi, insalubri e pregiudizievoli per il nascituro;
  8. Rischio da contagio e infezione da Coronavirus dal 2020;
  9. Rischio legionella;
  10. Rischio radon, amianto e alcol: la valutazione per radon e amianto è residuale e si effettua nei luoghi potenzialmente contaminati. La presenza nelle strutture scolastiche di amianto, anche se non hanno subito bonifica, non giustifica controlli sanitari. Per quanto riguarda l’alcol, l’interpretazione della norma non considera come obbligatoria la sorveglianza sanitaria per il personale docente. Tuttavia, nel caso di eventuali patologie alcol correlate che possano compromettere l’esecuzione del compito lavorativo, il dirigente scolastico può fare ricorso alla Commissione Medica ex art. 3 DM Economia e finanze 12.02.04 e art. 1 D.Lgs. 165/01;
  11. Sostanze stupefacenti e psicotrope: la presenza in alcuni istituti di carrelli elevatori e di trattori che hanno attrezzature supplementari di sollevamento o trasporto (ruspa, sollevatore) comportano l’obbligo di periodici test di screening per escludere eventuali assunzioni di droghe.

 

Fonti:

edscuola.eu/wordpress/?p=151784

inail.it/cs/internet/docs/allegato-gestione-sistema-sicurezza-prevenzione-scuola.pdf

readkong.com/page/la-sicurezza-nella-scuola-informazione-sulla-sicurezza-5234946

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