Redazionale

Le azioni preventive della Business Travel Medicine

Data pubblicazione: 23/08/2023
Categoria: News - Autore: Sante De Santis

Le azioni preventive della Business Travel Medicine

Le trasferte lavorative all’estero molto spesso implicano dei rischi aggiuntivi per la salute dei dipendenti, soprattutto quando si trovano ad operare in Paesi dove il precario contesto generale contribuisce alla diffusione di malattie anche fatali. Al fine di mitigare tali rischi, il legislatore italiano nel corso del tempo ha previsto una serie di disposizioni che obbligano il datore di lavoro ad intraprendere azioni di prevenzione, informazione e formazione a favore dei lavoratori, i quali dopo l’allentamento delle misure di limitazione alla circolazione attuate durante la pandemia di Covid-19, hanno ripreso a viaggiare in modo considerevole.

Norma cardine alla quale fare riferimento per individuare tali azioni è il Decreto Legislativo 81/2008, che ne disciplina gli aspetti specifici in diversi suoi articoli. L’articolo 28, per esempio, che ha come oggetto la valutazione della totalità dei rischi, per ciò che riguarda quelli sanitari prevede la collaborazione tra il medico competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che, dopo avere ricevuto indicazioni precise dal datore di lavoro circa il luogo, l’itinerario e la durata della trasferta, devono contribuire alla stesura di un allegato da inserire all’interno del DVR della sede Italiana, dove bisogna indicare: le malattie presenti, di cui vanno descritte le caratteristiche principali, i sintomi nonché le aree dove la loro incidenza è maggiore; le condizioni climatiche, che in alcuni casi possono incidere notevolmente sullo stato di salute del viaggiatore (si pensi, per esempio, all’aumento delle infezioni respiratorie durante la stagione secca a causa dell’inquinamento atmosferico); gli standard sanitari degli ospedali pubblici e privati nonché la presenza o meno della copertura sanitaria; le condizioni igieniche generali e quelle relative alle bevande e ai cibi, che, se contaminati, possono causare malattie infettive come la diarrea del viaggiatore, l’epatite e la febbre tifoide.

Oltre a collaborare alla stesura dell’allegato al DVR, il medico competente in caso di trasferta all’estero è responsabile dell’effettuazione di una valutazione sanitaria, che, a differenza di quanto avviene in ambito nazionale, va effettuata anche quando nel DVR non sono segnalati rischi sanitari specifici. La valutazione sanitaria consta di una visita da svolgersi prima del viaggio, che serve al medico per stabilire lo stato di salute generale del dipendente nonché la compatibilità con la trasferta da affrontare, e si conclude con un parere di idoneità che a volte può essere preceduto da accertamenti ulteriori in grado di fugare una volta per tutte i dubbi circa la possibilità per il dipendente di recarsi all’estero. Tra i compiti più importanti del medico competente durante la valutazione sanitaria vi sono, inoltre, quelli di: individuare le eventuali vaccinazioni da effettuare che, a seconda dei Paesi di destinazione, possono essere obbligatorie, come ad esempio la vaccinazione contro la febbre gialla richiesta tassativamente da alcuni Paesi quando si proviene da aree dove la malattia è endemica, o raccomandate; informare il lavoratore, come recita l’art. 279 del Decreto Legislativo 81/2008, sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione, illustrando i rischi, le controindicazioni e le modalità di somministrazione; programmare la vaccinazione in modo da non stravolgere le tempistiche del viaggio di lavoro.

Il medesimo criterio informativo e organizzativo va applicato, inoltre, in caso di profilassi farmacologica che, a differenza dei vaccini, protegge dalla malattia solamente fino a quando si assumono i medicinali. Riguardo alla profilassi antimalarica, per esempio, il medico oltre a fornire al lavoratore le corrette indicazioni sull’assunzione dei farmaci è tenuto a spiegare anche il loro rischio di tossicità e sulla base di questo può sconsigliare la permanenza nel Paese di destinazione oltre una certa soglia temporale ritenuta pericolosa per la salute del dipendente. La predisposizione di una terapia farmacologica adeguata, tuttavia, non esaurisce la profilassi poiché questa va integrata con norme comportamentali che, nel caso specifico della malaria, prevedono, tra le altre cose, di: utilizzare correttamente gli spray antizanzare; indossare maglie a maniche lunghe e di colore chiaro; evitare luoghi ad alta presenza di zanzare come prati e corsi d’acqua; evitare di soggiornare a lungo all’aperto tra il tramonto e l’alba.

Anche le norme di comportamento, al pari di tutte le altre indicazioni sopra riportate, ricadono dunque nell’obbligo di informazione e formazione del dipendente da parte dell’azienda, che va calibrato sulla base di diverse variabili come, per esempio, la durata del viaggio e il Paese di destinazione. L’informazione, che secondo la legge deve essere chiara e comprensibile, può essere veicolata dal datore di lavoro attraverso l’utilizzo di opuscoli, schede paese e vademecum caricabili anche su portali informatici ad hoc a cui il dipendente può accedere in modo diretto e semplice. Va detto, inoltre, che in caso di situazioni particolarmente problematiche la formazione del dipendente in procinto di recarsi all’estero può prevedere delle sessioni straordinarie aggiuntive rispetto alla procedura standard, oppure può svolgersi con cadenze diverse dall’usuale quando il lavoratore deve recarsi più volte nello stesso luogo ad effettuare le medesime mansioni.

Il mancato adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di informazione e formazione dei dipendenti conduce a forme di responsabilità penali, civili e amministrative, che possono portare anche all’interdizione della società. In caso di danni alla salute dei dipendenti all’estero, l’azienda può, tuttavia, essere esonerata da tali responsabilità se attraverso prove certe ed inconfutabili riesce a dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti in maniera adeguata.


 

Fonti:

RSPPItalia

The Royal College of Surgeons of England

AIFOS

PuntoSicuro

Plastix

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