Redazionale

Modificato il Testo Unico sulla Sicurezza dal Decreto Lavoro del 2023

Data pubblicazione: 17/05/2023
Categoria: News - Autore: Prof. Giuseppe La Torre - Dott. Vincenzo Nicosia

 Modificato il Testo Unico sulla Sicurezza dal Decreto Lavoro del 2023

Il Decreto-legge 48/2023, il cosiddetto Decreto-legge lavoro, ha apportato diverse modifiche al Testo Unico della Sicurezza. Occorre considerare che, in parte, queste modifiche erano ampiamente preventivate ed attese, per altri versi hanno apportato dei cambiamenti sostanziali, che imporranno una modalità diversa di porsi dei vari attori in materia di salute e sicurezza.

Vediamo le modifiche più significative a carico dei datori di lavoro e dei medici competenti.


La nomina del Medico Competente

La novità introdotta dal Decreto Lavoro prevede che il datore di lavoro debba nominarlo “per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”. L’art. 41 dell’81/2008 prevede che il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente sulla base dei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 della stessa 81/2008. D’altro canto, il Decreto-lavoro introduce la possibilità che tale nomina avvenga anche a seguito della valutazione dei rischi.


L’analisi delle Direzioni Scientifiche di Ambimed

Sicuramente questa rappresenta un’importante novità, perché consente di poter estendere l’obbligo di sorveglianza sanitaria non solo sulla base dell’81/2008, ma anche a quei casi in cui la valutazione dei rischi ne metta in evidenza la necessità . Questa modifica viene vista da molti addetti ai lavori come un tentativo di delegificazione a carico del datore di lavoro. D’altro canto, è indubbio che il sistema della sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla base di questa novità, possa diventare di fatto strutturalmente più solido, a patto che, naturalmente, le aziende eseguano correttamente la valutazione dei rischi, sulla base delle modifiche richieste dallo specifico contesto lavorativo. Un esempio paradigmatico potrebbe essere l’attività lavorativa svolta all’estero.


La cartella sanitaria precedente del neo-assunto

In materia di obblighi del medico competente, il Decreto lavoro inserisce due elementi di assoluta novità. In primo luogo, la lettera e-bis) all’articolo 25, comma 1 introduce la novità che il medico competente “in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”.


L’analisi delle Direzioni Scientifiche di Ambimed

Questa modifica ha un impatto rilevante in quanto il medico competente dovrà ottenere la cartella sanitaria dal lavoratore (rilasciata dal medico competente del pregresso datore di lavoro) in occasione della visita pre-assuntiva nell’azienda futura. Tale cartella, se il lavoratore ha avuto precedenti attività lavorative, assume quindi un ruolo essenziale per il giudizio di idoneità, ed il medico competente non potrà esprimerlo in assenza di tale documento.


Sostituzione temporanea del medico competente nominato

Inoltre, la lettera n-bis all’articolo 25, comma 1 stabilisce che il medico competente, “in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato”.


L’analisi delle Direzioni Scientifiche di Ambimed

Quindi, in caso di impedimento del medico competente a svolgere temporaneamente la sua attività, per qualsivoglia motivazione, sarà proprio il medico competente ad indicare il proprio sostituto al datore di lavoro. Novità consistente, che semplifica di molto la fattispecie, dal momento che la norma previgente prevedeva che in tali situazioni il medico competente potesse farsi sostituire da altri colleghi in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, ma solo in seguito alla nomina del datore di lavoro.


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