Redazionale

Nomina del Medico Competente e Smart working

Data pubblicazione: 15/06/2023
Categoria: News - Autore: Maria Vittoria Manai

Nomina del Medico Competente e Smart working

La sorveglianza sanitaria costituisce una delle misure di prevenzione atte a migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, viene così definita: “l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” (art. 2, c. 1, lett m) del D.Lgs. 81/08).

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori svolge, dunque, un duplice ruolo, ossia sia quello di tutelare “lo stato di salute” e “lo stato di sicurezza” dei lavoratori, andando a prevenire sia le malattie professionali che gli infortuni sul lavoro.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori; il controllo sanitario dei lavoratori è tra le misure generali di tutela contenute nell’art. 15, c. 1, lett. I del D.Lgs. 81/08 per la protezione contro i rischi occupazionali e, per tale scopo, il datore di lavoro/dirigente nomina il medico competente che deve effettuare la sorveglianza.

A partire dal periodo pandemico, inoltre, sono aumentati i lavoratori in Smart working quindi ci si è domandati come tutelare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori che operano in questa modalità lavorativa, soprattutto i lavoratori fragili. Nel periodo pandemico da COVID-19, infatti, il legislatore emergenziale consente al datore di lavoro d’impiegare i lavoratori cosiddetti “fragili”, incrementando le cautele prevenzionistiche, e consente specificatamente questa “sorveglianza sanitaria eccezionale”, pur di fronte ad un rischio generico.

Negli ultimi tempi, in particolare, è stato chiesto se i datori di lavoro potessero continuare le attività di sorveglianza sanitaria, così come è successo durante l’emergenza sanitaria, affidandole a medici competenti diversi da quelli già nominati per la sede dell’azienda, e che fossero più vicini al luogo di lavoro dei dipendenti che svolgono l’attività di lavoro agile.  Come sottolinea il Ministero del Lavoro, la prestazione di sorveglianza sanitaria spetta anche a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, come definito anche dall’articolo 3, comma 10 del DL n. 81/2008. Nell’interpello n. 1 del 2023, il Ministero del Lavoro ha dato indicazioni relative alla nomina del medico competente per i lavoratori in Smart working. Dunque, per il datore di lavoro è possibile nominare medici competenti ulteriori e diversi rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei lavoratori.

Ogni medico competente nominato assumerà tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di salute e sicurezza ai sensi della normativa vigente.

Il datore di lavoro, come stabilito dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 81/2017, infatti, deve continuare a garantire anche la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la mansione lavorativa in modalità Smart working. Inoltre, il datore di lavoro deve consegnare, almeno ogni anno, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un’informativa scritta, nella quale sono elencati i rischi generali e quelli specifici relativi all’esecuzione del rapporto di lavoro. La normativa si deve applicare a tutti quei lavoratori subordinati che svolgono una modalità di lavoro a distanza. Se il datore di lavoro fornisce attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, queste devono essere conformi. I lavoratori a distanza devono essere formati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per le esigenze relative ai videoterminali, applicando le corrette Direttive aziendali di sicurezza.

Alla luce di quanto esposto, dunque, per applicare una corretta garanzia di salute dei lavoratori, la nuova legge permette al datore di lavoro di nominare più medici competenti e, se necessario, ne individua uno che svolga funzioni di coordinamento.


 

Fonti:

https://www.insic.it/sicurezza-sul-lavoro/la-sorveglianza-sanitaria-nei-luoghi-di-lavoro/

https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/02/lavoratori-smartworking-medico-competente

Interpello n. 1/2023, Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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