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Cos'è la sorveglianza sanitaria?

Data pubblicazione: 23/06/2022
Categoria: News - Autore: Staff Ambimed

Cos

La sorveglianza sanitaria è una delle mansioni principali del Medico Competente ed è l’insieme di tutte le attività mediche finalizzate a tutelare lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori, considerando l’ambiente di lavoro, i fattori di rischio specifici e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. È normata dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs 81/08), che le dedica l’intero art. 41, spiegandone le caratteristiche e le procedure.

All’atto pratico, si concretizza con l’esecuzione di visite mediche periodiche a tutti i lavoratori, finalizzate prevenzione delle malattie professionali, ovvero quelle malattie correlate ad una specifica attività lavorativa e da essa causate, e che culminano in un giudizio di idoneità alla mansione lavorativa specifica

Possiamo identificare un numero di momenti in cui la visita può avvenire, ciascuno con obiettivi e criteri differenti:

  • Visita medica preventiva (da eseguire prima di adibire un lavoratore a svolgere una determinata mansione) intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato.
  • Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
  • Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.
  • Visita Medica in occasione di cambio mansione.
  • Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, visita medica preventiva in fase preassuntiva e visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

In fase preassuntiva, ma anche nel caso di cambio di mansione lavorativa, la visita è orientata a verificare l’assenza di condizioni individuali che potrebbero rendere il lavoro pericoloso per il dipendente. In tal caso, gli accertamenti sanitari mirano all’analisi dei principali organi ed apparati, con particolare riguardo per quelli che potrebbero essere esposti a fattori di rischio. Ad esempio, nel caso di esposizione nota ad agenti potenzialmente lesivi per l’apparato respiratorio, bisogna valutare in modo esaustivo la funzionalità e lo stato iniziale di tale apparato.

In fase di visita periodica, la sorveglianza sanitaria deve, invece, verificare il mantenimento dello stato di salute del lavoratore esposto, concentrandosi sulla ricerca di eventuali e precoci alterazioni o patologie connesse all’attività professionale. La periodicità, quando non stabilita dalla legge, è generalmente annuale, ma può essere variata dal Medico Competente secondo le necessità derivanti dalla valutazione dei rischi e dagli esiti delle visite.

Nel caso di una visita medica richiesta dal lavoratore, la sorveglianza sanitaria ha come scopo il verificare la presenza o l’assenza di un nesso causale tra una malattia, sofferta dal lavoratore richiedente, e la specifica attività lavorativa da lui svolta. Per essere considerata malattia professionale deve essere possibile individuare una causa, collegata alla mansione svolta, che sia:

  • Necessaria e sufficiente. Si deve avere la certezza che la causa (come, ad esempio, l’esposizione ad agenti lesivi) possa avere da sola provocato la malattia e che in assenza di esposizione alla causa il lavoratore non si sarebbe ammalato;
  • Antecedente l’insorgenza della malattia. Va da sé che la causa, per essere tale, non può entrare in gioco dopo che la malattia abbia avuto origine.

È utile ricordare che per assistere nell’identificazione delle malattie professionali esistono delle tabelle di riferimento in cui sono state raccolte ed associate a un particolare tipo di esposizione tutte le malattie per le quali risulta probabile o possibile l’insorgenza a causa dell’attività lavorativa specifica. Per tali patologie sussiste già una presunzione legale di rapporto causa–effetto circa la loro origine lavorativa, e tale elenco è tassativo, a differenza delle “malattie non tabellate”, ovvero di tutte quelle malattie per le quali non è stato individuato un nesso di causalità con l’esposizione ad un determinato agente lesivo. In tal caso, non sussistendo la presunzione legale del rapporto di causa-effetto, l’onere della prova spetta al dipendente che ne faccia richiesta: è il lavoratore a dover dimostrare che la patologia sofferta sia stata causata dall’esposizione ad un determinato rischio, dovuto in maniera esclusiva o perlomeno prioritaria all’attività lavorativa svolta.

In questa ottica di prevenzione spetta al Medico del Lavoro la stesura di un Piano di Sorveglianza Sanitaria che è l’insieme degli esami e delle procedure mediche ritenute idonee a valutare lo stato di salute del lavoratore, in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (D.Lgs 81/2008, art 25, comma 2). In esso vengono, quindi, elencati i tipi di accertamenti sanitari, a cui ogni lavoratore debba essere sottoposto a seconda della mansione lavorativa che è chiamato a svolgere e la periodicità degli stessi. Accertamenti che possono includere, ma non si limitano a:

  • Visita Medica Specialistica di Medicina del Lavoro
  • Visiotest
  • Audiometria
  • Spirometria
  • Elettrocardiogramma
  • Valutazione del Rachide
  • Esami ematochimici e tossicologici
  • Ricerca sostanze psicotrope (droghe) nelle urine
  • Alcol Test con etilometro, nelle normative regionali in cui è previsto

Tale protocollo deve essere redatto in modo specifico per ogni singola azienda, tenendo conto delle specificità delle mansioni che i lavoratori svolgono e prevedendo in moltissimi casi anche l’individuazione e l’esecuzione di una copertura vaccinale che può risultare in alcuni casi obbligatoria, con particolare riferimento all’antitetanica ed in altri, invece, fortemente raccomandata a seconda dell’esposizione a rischi biologici/zoonotici, con riferimento, in questo caso, ai vaccini contro epatite B, A, antirabbica, e così via discorrendo. É a cura del Medico Competente sia la somministrazione degli opportuni vaccini, e degli eventuali richiami ove ritenuto necessario e/o raccomandato.

Anche solo dall’esperienza degli ultimi anni impegnati nella lotta alla pandemia di Covid-19, si può facilmente intuire l’importanza della prevenzione di tutte le malattie, con particolare riferimento a quelle gravi, invalidanti e per giunta potenzialmente mortali. Ecco perché, nell’ambito della Sorveglianza Sanitaria in Medicina del Lavoro, riveste un ruolo essenziale la vaccinazione preventiva nei confronti dei lavoratori esposti, almeno per tutte quelle patologie note, per le quali il vaccino rappresenta una fonte di protezione assolutamente da non trascurare ma da mettere in primo piano.

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