Redazionale

Differenze tra dipendente trasfertista, espatriato e distaccato

Data pubblicazione: 13/12/2023
Categoria: News - Autore: Sante De Santis

Differenze tra dipendente trasfertista, espatriato e distaccato

Una delle caratteristiche principali della globalizzazione è la facilità e la velocità con cui avviene la mobilità geografica dei dipendenti che, sempre più spesso e per i più vari motivi, sono chiamati a spostarsi dalla propria sede abituale di lavoro. Dopo una fase di stallo provocata dalle limitazioni alla circolazione imposte durante l’emergenza pandemica da Covid-19, i viaggi transnazionali hanno ripreso a crescere in maniera sostenuta, contraddicendo così molte delle previsioni che ne decretavano un rallentamento significativo anche dopo la fine della pandemia. 

Come sancito dal legislatore e, in alcuni casi, dalla giurisprudenza, quando ci si riferisce agli spostamenti internazionali dei lavoratori vanno fatti dei precisi distinguo. Si parla, infatti, di:

  • trasferta/viaggio/missione: il datore di lavoro, a sua piena discrezione, può decidere di dislocare in modo temporaneo ed occasionale uno o più dipendenti all’estero. Il fatto che la trasferta preveda il rientro certo presso la sede consueta di lavoro non esclude che essa possa protrarsi per tempi molto lunghi. Dalla trasferta è bene distinguere il trasferimento che, oltre ad avere carattere permanente, non può essere stabilito senza l’avallo del lavoratore (se non in specifiche circostanze di natura oggettiva contemplate dalla legge), come pure la figura del trasfertista, obbligato per contratto a viaggiare di continuo nei luoghi più disparati;
  • distacco internazionale: il datore di lavoro (distaccante) al fine di soddisfare un proprio interesse mette temporaneamente uno o più dipendenti a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una prestazione lavorativa. Il distacco estero è disciplinato da norme interne, quali i decreti legislativi 276/2003 e 81/2008, nonché sovranazionali, in particolare la direttiva 96/71/CE, che insieme assicurano al lavoratore uno standard di protezione in termini di salute e sicurezza che non può essere inferiore a quello presente in Italia e, più in generale, nell’Unione europea;
  • espatrio: categoria ampia e non univocamente definita dal punto di vista giuridico a cui appartengono coloro che, per motivi di lavoro, si recano all’estero sia provvisoriamente che permanentemente. Ciononostante, la figura dell’expat viene usualmente associata a trasferimenti di lunga durata (generalmente da 1 a 5 anni) e, di conseguenza, quasi mai alle trasferte brevi, che sono anche le più frequenti.

Indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla destinazione, il datore di lavoro è vincolato per legge a garantire a tutti dipendenti, così come considerati nella definizione che ne dà l’articolo 2, co. 1, lett. a) del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL), la prevenzione e protezione dal rischio. Tuttavia, un caso particolare è rappresentato dal distacco, che prevede la ripartizione della responsabilità tra il distaccante, al quale è affidato il compito di informare e formare il lavoratore rispetto alla mansione che andrà a svolgere, e il distaccatario, a cui sono assegnati i rimanenti oneri di sicurezza.

L’ampia tutela accordata al personale viaggiante dalle norme italiane ed europee è riscontrabile, in misura persino maggiore, anche nello standard ISO 31030 sui rischi di viaggio pubblicato nel 2021 dall’Organizzazione Internazionale per la Normazione e rivolto a qualsivoglia azienda e organizzazione, ad eccezione di quelle turistiche e ricreative. I principi per la salvaguardia della salute e la sicurezza stabiliti nelle linee guida di cui si compone la ISO 31030 vanno estesi alla totalità dei soggetti che ricadono sotto la responsabilità dell’organizzazione, fino a comprendere gli expat e i loro familiari nonché i lavoratori delle ditte in appalto e subappalto. Oltre al dovere di protezione relativo ai pericoli connessi al processo produttivo, nel piano di implementazione dello standard si fa esplicito riferimento alle modalità attraverso le quali gestire la salute e la incolumità del personale all’infuori dell’orario di servizio, quando, soprattutto in determinati Paesi, i dipendenti in trasferta spesso diventano un facile bersaglio per i malintenzionati. Tale aspetto rientra nel più generale obbligo per le imprese di prevenire e mitigare le minacce di security, che sono principalmente ascrivibili a fenomeni di natura geopolitica, criminale, terroristica ed epidemiologica. Un ulteriore elemento preso espressamente in considerazione dalla ISO 31030 è la durata della trasferta che, per ovvie ragioni, può influire profondamente sul livello di rischio complessivo nonché sul benessere psico-fisico del lavoratore, a cui la ISO 31030 attribuisce una importanza fondamentale.

Sebbene il richiamo alle diverse categorie di viaggiatori risulti imprescindibile e necessario, non si può non considerare come la valutazione delle minacce, comprese quelle sanitarie, debba essere calibrata il più possibile sulla singola situazione specifica, la quale può essere condizionata da molteplici variabili. Per tale motivo, tutte le imprese, incluse le medio-piccole, al fine di non incorrere in responsabilità di tipo amministrativo, civile e penale sono chiamate a pianificare nel modo più minuzioso possibile gli spostamenti dei dipendenti all’estero, anche avvalendosi della collaborazione di professionisti del settore dotati di comprovata esperienza e competenza.

 

 

Fonti:

RiskManagement360

Lavoro e Diritti

L. Angelini, C. Lazzari, La sicurezza sul lavoro nelle attività svolte all'estero, in Dir.Sic.Lav., 2019, n. 2

Professionisti.it

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