Redazionale

Documento di valutazione rischi

Data pubblicazione: 29/01/2021 - Ultimo aggiornamento: 22/02/2023
Categoria: News - Autore: Maria Vittoria Manai

Documento di valutazione rischi

Chiamato in breve DVR, Il Documento di Valutazione dei Rischi è la relazione dei rischi legati all’attività lavorativa che deve effettuare ogni azienda: individua i pericoli presenti in ogni ambiente, in ogni fase della vita lavorativa e, contestualmente, quantifica i livelli dei rischi derivati. Identifica quali sono le mansioni e di conseguenza i singoli dipendenti soggetti a questi rischi, calcolandone l’esposizione e descrivendo quali sono i criteri utilizzati per la valutazione. Ogni singolo rischio andrà evidenziato e misurato, non semplicemente menzionato, nell’ottica di realizzare un documento completo.

Il DVR espone la situazione presente, ma funziona anche come guida per la pianificazione futura, per migliorare gli standard di sicurezza nel tempo.
 

La normativa

L’obbligo di redigere il DVR è stato introdotto con il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/08, e vale per tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente oltre al datore di lavoro (inclusi quindi soci lavoratori, stagisti e tirocinanti).

Il datore di lavoro è responsabile per la sua stesura, che è obbligatoria e viene effettuata in collaborazione con l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), l’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e il Medico Competente.

Il datore di lavoro, oltre che della stesura, è anche responsabile della conservazione del DVR che deve essere sempre a disposizione per la consultazione, sia da parte dei dipendenti che dall'organo di vigilanza. È importante ricordare che deve essere facilmente leggibile, per cui è necessario adottare un linguaggio e dei criteri di formulazione il più chiari possibile.

I destinatari dell’adempimento riguardante la valutazione dei rischi, sono tutti coloro che esercitano un’attività d’impresa o professionale e che abbiano alle proprie dipendenze dei lavoratori subordinati, secondo i termini dell’art. 2094 del Codice Civile. Inoltre, sono altresì obbligati tutti coloro, sia datori di lavoro pubblici che privati, che abbiano rapporti di lavoro non subordinato ma anche secondo le formule contrattuali equiparate in base all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81 del 2008, e indipendentemente dalla presenza o meno di uno scopo di lucro nell’attività svolta

Il Documento di Valutazione dei Rischi è valido se rispetta i seguenti requisiti:

  • deve avere l’indicazione di una data certa: il documento, infatti, deve esser stato redatto con un preciso riferimento temporale;
  • deve essere sottoscritto dalle seguenti figure aziendali: RSPP Interno o Esterno, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dal Datore di Lavoro.

Deve essere inoltre aggiornato regolarmente, per tenere conto della continua e inevitabile evoluzione del contesto. La legge non prevede tempistiche specifiche, ma indica l’obbligo di una revisione o integrazione quando vengono implementati cambiamenti nelle attività lavorative, vengono introdotte nuove mansioni o nuovi macchinari, alla richiesta di accesso a benefici nel caso di assunzioni particolari, o quando l’azienda trasferisce la propria sede. La revisione deve essere effettuata entro 30 giorni dall’insorgere dell’obbligo.

In ogni caso, poiché il quadro normativo può mutare repentinamente, alla luce dell’individuazione di nuovi rischi, nuove modalità di valutazione o nuove procedure, è consigliato effettuare un aggiornamento ogni 3 anni.

Le pene sono severe e prevedono, nei casi più gravi, un’ammenda dai 2.500 ai 6.400 euro o l’arresto dai 3 ai 6 mesi, che arrivano a 8 mesi per alcune aziende. È possibile anche la sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso di mancata elaborazione del Documento.

Dal 1° giugno 2013 deve essere redatto il Documento di valutazione dei rischi (DVR) per tutti coloro che hanno alle proprie dipendenze dei lavoratori. Nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, sono infatti state introdotte le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi: “i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 6 comma 8, lettera f)”, ad esclusione delle  attività a maggior rischio previste dall’art. 31, comma 6, lettere a), b), c),  d) e g) del decreto stesso.” Nel decreto viene dunque stabilito che i datori di lavoro che hanno alle dipendenze fino a 10 lavoratori, possono redigere il Documento di valutazione dei rischi standardizzato e il datore di lavoro dovrà coinvolgere i soggetti della prevenzione, tenuto conto dell’attività e della struttura dell’azienda. Le procedure standardizzate che sono state introdotte, prevedono delle semplificazioni rispetto all’ordinaria redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) secondo quanto previsto dall’art. 28 e seguenti del D. Lgs. 81 del 2008. Si tratta, pertanto, di un modello pensato per le micro e piccole imprese. Le semplificazioni sono di natura formale, ossia si riferiscono alla compilazione di moduli che compongono il DVR e che contengono informazioni limitate e essenziali.
 

Sviluppo e contenuti

La redazione del DVR si basa su un’analisi completa di ogni aspetto del processo lavorativo, e parte da un sopralluogo accurato, che è il requisito fondamentale per un Documento idoneo.

La figura preposta alla valutazione, si occuperà di individuare i pericoli presenti in ogni ambiente, in ogni fase della vita lavorativa e contestualmente di quantificare tutti i rischi derivati. Dovrà inoltre individuare chi siano gli utenti a rischio, calcolarne l’esposizione e descrivere quali sono i criteri utilizzati per la valutazione.

Esistono tre tipi di rischi e la loro individuazione richiede la stesura di specifici documenti per ognuno di essi, ma anche per le diverse classi di lavoratori esposti al tipo di rischio e con i relativi valori di esposizione.

I rischi sono suddivisi in:

  • RISCHI per la SICUREZZA: come i rischi strutturali (passaggi, scale, pavimenti); i rischi concernenti l’utilizzo delle attrezzature di lavoro (macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e sollevamento, attrezzi manuali, etc.); i rischi impiantistici e Rischio incendio e atmosfere potenzialmente esplosive,
  • RISCHI per la SALUTE, ovvero quelli riguardanti l’esposizione a sostanze chimiche e cancerogene: l’esposizione a rumore, alle vibrazioni e ai campi elettromagnetici; La movimentazione manuale dei carichi e i movimenti ripetitivi; la Postazione di lavoro; i parametri igienici e microclima e gli agenti biologici.
  • RISCHI TRASVERSALI, ovvero quelli legati all’organizzazione del lavoro; all’organizzazione per la gestione della sicurezza; all’informazione, formazione e addestramento; alle procedure, ai processi di lavoro usuranti; alla comunicazione aziendale; allo stress lavoro-correlato; alle differenze di genere ed età, ai lavoratori stranieri; alla manutenzione; e, infine, alla concomitanza di più attività)

Ogni singolo rischio dovrà essere messo in evidenza non solo menzionandolo, ma con misurazioni precise. Andranno poi descritti i cicli lavorativi e le loro fasi, completi dell’elenco degli impianti presenti, dei macchinari, delle attrezzature utilizzate e delle eventuali sostanze chimiche impiegate. Dovranno essere descritte tutte le diverse mansioni e ogni lavoratore sarà classificato in base al rischio a cui è esposto.

Sintetizzando, anche se i criteri di stesura sono in larga parte lasciati alla discrezione del datore di lavoro, il DVR deve obbligatoriamente contenere, oltre alla data come indicato sopra, i seguenti contenuti:

  • Relazione sulla valutazione dei rischi con specifica dei criteri adottati per il suo svolgimento;
  • Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei DPI adottati;
  • Programma con misure di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • Procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e soggetti responsabili delle stesse (in possesso delle competenze necessarie)
  • Nominativi di RSPP, RLS (o RLST) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
  • Mansioni esposte a rischi specifici che richiedono capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'importanza del DVR

Al di là delle possibili sanzioni in caso di mancanze, il Documento di Valutazione del Rischio è la chiave di volta di tutte le attività di prevenzione e protezione dei lavoratori. È sulla base delle indicazioni contenute nel Documento che operano tutte le figure addette alla sicurezza e alla salute del personale. Un DVR completo e accurato è la prima linea di difesa contro incidenti che possono danneggiare seriamente i lavoratori (fino al caso estremo della morte sul lavoro) e, di conseguenza, le attività dell’azienda, andando a limitarne la produttività o addirittura a interromperne le attività.

Fonti

D.lsg 81/08

https://www.ecopool.it/dvr-art-2829-d-lgs-8108/

 
Progettazione e sviluppo a cura di TECNASOFT