Redazionale

Nomina medico competente

Data pubblicazione: 18/01/2021 - Ultimo aggiornamento: 29/12/2022
Categoria: News - Autore: Maria Vittoria Manai

Nomina medico competente

La nomina del Medico Competente, che è la figura professionale preposta ad attuare la Sorveglianza Sanitaria in azienda, è uno dei primi passi necessari a garantire la sicurezza in azienda e adempiere ai relativi obblighi di legge. È effettuata obbligatoriamente dal datore di lavoro, che è responsabile in prima persona della sicurezza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente, denominato anche Medico del Lavoro, è “colui che, ai sensi dell’art. 2, lettera h del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e sue successive modifiche (D. Lgs n. 9 del 3 agosto 2009) collabora, secondo quanto previsto all’art. 29, comma 1, con il Datore di Lavoro (DL) ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.”

Questo ruolo può essere svolto in primo luogo da medici specialisti in medicina del lavoro">Medicina del Lavoro, ma anche da specialisti in Igiene e Medicina Preventiva e/o Medicina Legale e delle Assicurazioni al conseguimento di uno specifico corso post specializzazione. Come gli altri medici è iscritto all’apposito Ordine ed è inserito nelle liste pubbliche dei medici competenti del Ministero della Salute.

Questo professionista è il riferimento per diverse figure in azienda: in primo luogo i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro e tutti i ruoli aziendali con focus sulla prevenzione e la sicurezza, come RSPP, RLS e Travel Manager.

Come spiegato all’art. 29, comma 1 del D.Lgs 81/08, “il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi: DVR in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, nei casi di cui all’art. 41.”

È proprio in questo art. 41 che si concentra l’importanza della figura del Medico Competente. Qui, infatti, vengono evidenziati i compiti che deve assolvere e da cui, inevitabilmente, emergono anche grandi responsabilità, non solo nei confronti del Datore di Lavoro, il quale lo individua come un consulente estremamente tecnico, ma anche e soprattutto nei confronti dei lavoratori, la cui salute, in ambito lavorativo, deve necessariamente preservare.

Il Medico Competente mira al benessere fisico del personale e alla salubrità degli spazi lavorativi. Se infatti una volta si limitava alla valutazione fisico-sanitaria del lavoratore, ora è coinvolto fin dall’inizio del processo di prevenzione interno aziendale, a fianco del datore di lavoro e delle figure aziendali preposte.

Il ruolo della prevenzione

L’elemento centrale delle attività del Medico Competente è senza dubbio la prevenzione, ovvero l’insieme di tutte le misure utili a prevenire l’insorgenza, la diffusione e la progressione delle malattie, oltre che a limitare i danni della patologia in corso.

Se il focus del medico in senso generale è il paziente malato e il suo compito è giungere a una diagnosi, basandosi su sintomi e segni del malessere, per poi passare ad attuare una serie di interventi terapeutici e finalizzati alla guarigione, il Medico Competente ha un duplice ambito d’azione.

Infatti, per quanto tra i suoi pazienti (i lavoratori dell’azienda) possano esserci malati in necessità di diagnosi e terapia, la stragrande maggioranza è tipicamente sana. L’attenzione passa in questi casi dal curare una malattia in corso all’evitarla tout court.

Bisogna poi ricordare che malato può essere anche il posto di lavoro stesso: è prevenzione anche verificare che gli spazi occupati dai lavoratori siano adatti a mansioni e necessità specifiche e che non rischino di provocare conseguenze dannose per la loro salute.

In sostanza, la prevenzione assume in ambito lavorativo un ruolo decisivo, in cui il Medico Competente è l’attore principale.

Doveri, metodi e mezzi

Gli obblighi del Medico Competente sono svariati, normati dall’art. 25 del D.lgs. 81/08, e includono attività quali:

  • collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione aziendale alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e partecipazione attiva alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi);
  • visita agli ambienti di lavoro una volta l’anno;
  • redazione di protocolli sanitari che stabiliscono, dopo la valutazione dei rischi di ogni singola mansione lavorativa, la periodicità delle visite e la tipologia di accertamenti sanitari da effettuarsi per verificare l’idoneità lavorativa del lavoratore;
  • invio annuale di una relazione anonima collettiva all’INAIL sullo stato di salute complessivo del personale. Questo tipo di relazione è conosciuta anche come Allegato 3b: ogni anno entro il 31 marzo, o meglio, il primo trimestre di ogni anno successivo a quello di riferimento, i medici del lavoro devono compilare quest’allegato per conto dell’azienda dove sono presenti i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria attinenti all’anno precedente e ciò viene fatto in modalità informatica. Questi dati poi, inseriti nel portale dell’INAIL, verranno usati per fini statistici: questo è un obbligo sancito all’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
  • gestione dei rapporti con gli Organi Territoriali;
  • se l’azienda ha più di 15 dipendenti, il Medico Competente partecipa alla Riunione Periodica Annuale indetta dal Datore di Lavoro. In questa riunione periodica, come si legge nel D.Lgs 81/08 “Il medico competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, agli RLS, i risultati anonimi collettivi, anche conosciuti con l’acronimo RAC; della sorveglianza sanitaria effettuata fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori”;
  • gestione della formazione;
  • Primo Soccorso.

Si tratta di mansioni non soltanto obbligatorie, ma anche fondamentali perché preparano il terreno per attuare la sorveglianza sanitaria">sorveglianza sanitaria, che è lo strumento principale per prevenire qualsiasi potenziale danno che una specifica attività lavorativa potrebbe arrecare al lavoratore in quell’altrettanto specifico ambito. 

L’obiettivo è quello di avere un monitoraggio costante dell’idoneità psico-fisica di ciascun lavoratore, in relazione ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento della sua attività, il tutto al fine di prevenire l’insorgenza di quelle che vengono per l’appunto definite “malattie professionali,” ovvero quelle malattie esclusivamente legate allo svolgimento di una determinata professione.

Questo richiede inevitabilmente l’impiego di soluzioni mirate, basate su una conoscenza approfondita del ciclo lavorativo dell’azienda e delle condizioni specifiche del lavoratore, considerandone comportamenti, storia clinica e genetica e l’eventuale presenza di patologie professionali.

Si tratta in ultima istanza di una rete complessa di attività, mirate alla protezione del lavoratore e all’ottimale funzionamento dell’azienda, bilanciando le necessità di tutte le parti, e che richiede una figura esperta e capace, in grado di guidare con precisione tutte le attività di cura e prevenzione sul luogo di lavoro.

Fonti:

soterikon.it

Progettazione e sviluppo a cura di TECNASOFT